Poliambulatorio Milano

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Quindi, riassumendo, come si concretizza la vigilanza sanitaria per il Poliambulatorio Milano.

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Quindi, riassumendo, come si concretizza la vigilanza sanitaria per il Poliambulatorio Milano.Per gli studi dove si eseguono prestazioni “ad alta invasività” è obbligatoria la preventiva autorizzazione sanitaria. Per gli studi dove si eseguono prestazioni “a bassa invasività” è obbligatoria la presentazione della SCIA .Per gli studi dove non si eseguono affatto prestazioni invasive (solo visite), non vi sono obblighi. Per gli studi dove si esegue esclusivamente diagnostica strumentale con refertazione per terzi (non complementare all’attività clinica principale), è obbligatoria la preventiva autorizzazione sanitaria se l’attività diagnostica è invasiva; è obbligatoria la SCIA se l’attività diagnostica non è invasiva Cosa si intende per “bassa invasività” Sono considerate prestazioni sanitarie “a minore invasività” quelle che non richiedono l’apertura chirurgica delle sierose, hanno un rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive e/o immediate e prevedono un dolore post-procedura non significativo. Quali sono le prestazioni considerate “a minore invasività” Sono quelle dettagliatamente elencate nell’allegato C al Regolamento regionale Si tratta, sommariamente, di prestazioni che interessano le branche di Cardiologia, Chirurgia generale e toracica, Dermatologia e Chirurgia plastica, Flebologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria Quali sono, invece, le prestazioni “a maggiore invasività”?

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Tutte le prestazioni  non elencate nel  regolamento del Poliambulatorio Milano  sono da considerarsi “a maggiore invasività” Quindi tutto dipende dalla minore o maggiore invasività delle prestazioni erogate Esatto. Se il medico o l’odontoiatra, nel proprio studio, intendono  svolgere esclusivamente prestazioni che rientrano fra quelle considerate dalla Regione  “a minore invasività”, il suo unico obbligo è di presentare al Comune di competenza, la SCIA ( Segnalazione Certificata Inizio Attività )  Viceversa, se il medico o l’odontoiatra, nel proprio studio, intende svolgere anche prestazioni di maggiore complessità, è tenuto a chiedere al Comune un formale provvedimento di autorizzazione prima di poter aprire lo studio Solo gli specialisti in una determinata disciplina posso svolgere le attività elencate nel Regolamento regionale Dipende per quanto l’elenco delle prestazioni contenute nel Regolamento regionale sia organizzato per discipline (Cardiologia, Chirurgia generale e toracica, Dermatologia e Chirurgia plastica, Flebologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria), ciò non significa di per sè che solo chi è specialista in queste discipline possa erogare le relative prestazioni. In questo contesto vale la regola generale secondo la quale ogni laureato in medicina e chirurgia ed iscritto all’Albo è abilitato a svolgere attività medica in ogni campo, fatta eccezione per quelle discipline per le quali la legge dello Stato prevede che siano effettuate solo da determinate categorie di professionisti

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Le prestazioni mediche nel Poliambulatorio Milano possono essere svolte dai laureati in odontoiatria? I laureati in odontoiatria possono erogare le prestazioni rientranti nella disciplina di Odontoiatria, come definite dalla Legge 409 del 1985.E le prestazioni odontoiatriche da chi possono essere erogate Le prestazioni odontoiatriche possono essere erogate dai laureati in odontoiatria iscritti all’Albo degli Odontoiatri e dai laureati in medicina e chirurgia, purché legittimati all’esercizio dell’odontoiatria e, quindi, iscritti anch’essi all’Albo degli Odontoiatri. Pertanto l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri è presupposto necessario per poter erogare prestazioni in campo odontoiatrico. Che cosa è in poche parole la SCIA? É una dichiarazione con la quale il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, che il suo studio è in regola i requisiti previsti dalla normativa regionale.